STATUTO
Organizzazione
di Volontariato
“Prevenzione
Donna - ODV”
Art.
1 - Costituzione, denominazione e sede
È
costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di
Volontariato denominata:
“Prevenzione Donna – ODV”,
con
sede legale nel Comune di Bologna,
operante senza fini di lucro.
L’eventuale
trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune
non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera
dell’Assemblea ordinaria.
Possono
essere istituite, sia in Italia che all’estero, sedi, sezioni
distaccate ed ogni altro genere di unità locali consentite
dalla normativa vigente, ai sensi e nei limiti della stessa.
La
durata dell’Associazione è illimitata.
Art.
2 - Scopi e attività
L’Associazione
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse
generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione
altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse
generale:
a)
interventi e prestazioni sanitarie;
b)
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
c)
formazione universitaria e post-universitaria;
d)
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In
particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e
nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione
si propone di:
-
dare
supporto alle persone con diagnosi di tumore al seno o di tumori
ginecologici e alle persone operate per tali tumori;
-
sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla prevenzione del tumore al seno e dei
tumori ginecologici;
-
promuovere
iniziative di beneficenza nel
rispetto degli scopi statutari;
-
promuovere
collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute,
Regioni, Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o
private;
-
partecipare
alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi
analoghi o connessi ai propri;
-
attuare
o promuovere programmi formativi o educativi sulla prevenzione,
sulla diagnosi e/o sul trattamento dei tumori della mammella e
ginecologici, tra cui programmi ECM (Educazione Continua in
Medicina) per i professionisti della sanità;
-
avviare
o promuovere iniziative di ricerca e studio all’interno di
specifici interventi, anche attraverso l’istituzione di archivi,
banche dati, biblioteche nonché centri di studio;
-
partecipare
o avviare progetti di cooperazione internazionale in accordo con gli
scopi statutari.
Le
attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente
connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in
modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In
caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti
dalla
normativa vigente.
L’Associazione
può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale,
esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a
condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle
di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il
Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale
delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Art.
3 - Risorse economiche
L’Associazione
trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
da:
-
quote
e contributi degli associati;
-
eredità,
donazione e legati;
-
contributi
dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi
realizzati nell'ambito dei fini statutari;
-
contributi
dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-
entranti
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
-
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
-
ogni
altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
È
vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune
costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
Gli
utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
L’attività
di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate
dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’Associazione.
La
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
L’esercizio
finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente
il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni
esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o
rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei
soci entro 4 mesi.
Copia
del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli
associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne
disporrà l'approvazione.
I
documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e
delle relative norme di attuazione.
Art.
4 - Membri dell'Associazione
Possono
essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza
distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che
condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a
rispettarne lo statuto.
Eventuali
ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere
motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini
che l’associazione si propone.
Il
numero degli aderenti è illimitato. L’adesione non può essere
sottoposta a limitazioni temporali.
Il
numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo,
diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere
superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazione di
volontariato.
Art.
5 – Procedura di ammissione dei soci
L’ammissione
di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su
domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata
all’interessato entro trenta giorni
ed annotata nel libro degli associati.
Il
Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo
aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la
quota associativa annuale.
La
domanda di ammissione è fatta in forma scritta da
parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione
del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali
regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
In
caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni
dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante
associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la
facoltà di richiedere che l’assemblea
si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il
diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria
decisione.
In
caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un
soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In
caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle
persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale
rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Art.
6 – Perdita della qualità di socio
La
qualità di socio si perde:
-
in
caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
-
in
caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli
eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi
dell'Associazione.
Il
recesso
da parte degli associati deve essere comunicato
in forma scritta all'Associazione.
Il
Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione
utile.
Il
recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte
del Consiglio direttivo.
L’esclusione
dei
soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
In
ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli
addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati
per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso
il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre
ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione
alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il
provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul
libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del
medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il
socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
Le
quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art.
7 - Diritti e doveri dei soci
I
soci hanno diritto a:
-
partecipare
alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai
regolamenti associativi;
-
eleggere
i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione
quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto
sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto
ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro
legali rappresentanti o mandatari;
-
chiedere
la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente
statuto;
-
formulare
proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi
dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente
statuto;
-
essere
informati sull'attività associativa;
-
esaminare
i libri sociali.
I
soci sono tenuti a:
-
rispettare
lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
-
essere
in regola con il versamento della quota associativa;
-
non
compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della
Associazione;
-
astenersi
da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e
le regole dell’Associazione;
-
contribuire,
nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi
statutari.
Art.
8 - Organi dell’Associazione
Sono
Organi dell’Associazione:
L’elezione
degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo
vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima
libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.
9 - L’Assemblea
L’Assemblea
è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata
in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci
dell’Associazione.
Le
deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i
soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni
da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle
assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed
iscritti da almeno tre mesi nel
libro soci.
Art.
10
- Convocazione
L’assemblea
dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche
per il tramite di ausili telematici
almeno
20 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da
affiggere nella sede sociale e/o pubblicato sul sito
dell’associazione.
-
L’avviso
di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del
giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la
prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni
prima di quello fissato per la riunione.
-
L’Assemblea
viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto
consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi
dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne
ravvisino l’opportunità.
-
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua
assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro
membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Art.
11 – Quorum costitutivi
L’Assemblea
ordinaria
è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,
trascorsi almeno 30 minuti dall’orario della prima convocazione.
L’Assemblea
straordinaria
è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti
almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la
presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
Art.
12 – Quorum deliberativi
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per
modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto
favorevole della metà più uno degli soci presenti; in seconda
convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli soci
presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum
costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza
di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la
deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata
all’unanimità.
Per
deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Ciascun
associato ha un voto.
Ciascun
associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato
non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio
e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti
dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art.
13 – Competenze
L’Assemblea
ordinaria:
-
nomina
e revoca i componenti degli organi sociali;
-
nomina
e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione
legale dei conti;
-
approva
il bilancio;
-
delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera
sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
-
delibera
sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la
reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo;
-
approva
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
fissa
le linee di indirizzo dell’attività annuale;
-
destina
eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
-
delibera
sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’assemblea
straordinaria
delibera:
-
sulle
modifiche dello statuto sociale;
-
sullo
scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione;
-
sulla
devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.
Art.
14 – Il Consiglio Direttivo
Il
Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non
inferiore a 7 e non superiore a 33 eletti dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e
sono rieleggibili.
Il
Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua
assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più
anziano di età.
Possono
fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il
consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una
direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente,
segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale
delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del
consiglio medesimo
Nel
caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il
Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli
associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente
successiva; in alternativa
il
Consiglio direttivo
può
provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non
eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati
immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del
mandato dell’intero Consiglio.
Nel
caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art.
15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio direttivo:
-
nomina
al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
-
cura
l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
-
predispone
bilancio o rendiconto;
-
stabilisce
l’entità della quota associativa annuale;
-
delibera
sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di
esclusione degli associati;
-
delibera
l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
-
provvede
alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non
siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Art.
16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto
Il
Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da
spedirsi anche per e-mail, almeno quindici giorni
prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è
comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i
consiglieri.
Il
Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro (mesi) e/o
ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo
ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne
facciano richiesta.
Assume
le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I
verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art.
17 - Il Presidente
Il
Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le
presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di
iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria
amministrazione.
Al
Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
In
caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
In
caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al
Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per
l’elezione del nuovo Presidente.
Il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i
poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica
del suo operato.
Art.
18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)
L’Organo
di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei
casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica.
Se
ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono
essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro
effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro.
L’Organo
di Controllo, se nominato:
-
vigila
sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;
-
vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento;
-
attesta
che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme
di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto;
-
esercita
compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo
alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse
generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8
(destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del
codice del terzo settore.
L’Organo
di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla
legge, esercita inoltre la
revisione legale dei conti.
In
tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è
costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella
prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo
di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle
riunioni è redatto il verbale da trascrivere in apposito libro.
I
componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento
procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Art.
19 Libri sociali obbligatori
L’associazione
deve tenere:
-
il
libro degli associati;
-
il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui
vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
-
il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
dell’Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri
organi associativi.;
-
il
libro dei volontari.
Gli
associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza
scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti
previsti in apposito regolamento che
deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Art.
20 - Scioglimento
In
caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio
residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far
tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva
destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore
individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Art.
21 – Rinvio
Per
quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa
riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in
materia.